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  L’uso delle croci battesimali cristiane

Igumeno Filipp Rjabykh e Igor Ponkin – 27 novembre 2012

Fonte: http://www.statoechiese.it/images/stories/2012.10/ryabykh_the_wearing.pdf

 

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L’igumeno Filipp Rjabykh è il rappresentante della Chiesa ortodossa russa a Strasburgo.

Igor Ponkin è il direttore dell’Istituto per il diritto e le relazioni tra Stato e confessioni

 

Il testo, accettato dal direttore, riproduce la conclusione congiunta della Rappresentanza della Chiesa ortodossa russa presso il Consiglio d’Europa (Strasburgo, Francia) e dell’Istituto per il diritto e le relazioni tra Stato e confessioni (Mosca, Russia).

 

SOMMARIO: 1. Sul significato religioso delle croci battesimali e sui motivi del bisogno di indossarle da parte dei credenti cristiani ortodossi – 2. Sulla natura illegittima del divieto imposto dallo Stato di indossare simboli battesimali di appartenenza religiosa cristiana – 3. L’assenza di qualsiasi motivo per ritenere il rito religioso di indossare croci battesimali cristiane come una minaccia per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute o la morale o i diritti e le libertà altrui – 4. L’infondata emasculazione, negazione e riduzione del significato religioso e dell’importanza delle croci battesimali cristiane.

 

1 – Sul significato religioso delle croci battesimali e sui motivi del bisogno di indossarle da parte dei credenti cristiani ortodossi

Nel cristianesimo ortodosso, la necessità di indossare al collo alcuni simboli di appartenenza religiosa, come le croci cristiane (piccoli oggetti che simboleggiano il crocifisso cristiano) è determinato dal significato religioso che hanno avuto nella Chiesa ortodossa fin dai tempi antichi. Si tratta di una parte integrante della libertà di confessare la propria fede nel contesto della millenaria tradizione cristiana. È anche una regola prescritta ai cristiani ortodossi da norme regolamentari canoniche (diritto canonico, lex canonica). Attraverso il rispetto di questa regola, il significato della croce come simbolo di sacrificio cristiano sostiene l’identificazione religiosa dei credenti. In questo atto di confessione della propria fede, i cristiani ortodossi esprimono la loro unità spirituale e la loro appartenenza al cristianesimo, seguendo imperativi fondati sulla comprensione canonica del significato della croce cristiana [1].

L’obbligo per i cristiani ortodossi di indossare una croce battesimale, fondamentalmente, è una conseguenza indiretta dei Canoni 73 e 82 del Sesto Concilio Ecumenico (di Costantinopoli) e di una serie di altre disposizioni della lex canonica.

La tradizione di indossare obbligatoriamente una croce battesimale cristiana (in alcune confessioni cristiane, vi è l’uso analogo di indossare una speciale medaglia con l’immagine di Gesù Cristo, della Vergine Maria o di un santo) ha per i cristiani ortodossi un valore assoluto e ha il seguente significato morale-religioso, religioso-comunicativo e religioso-rituale:

– come una libera espressione e manifestazione della propria appartenenza religiosa e dell’identità religiosa e culturale attraverso l’uso costante del più importante simbolo cristiano come unico mezzo di espressione simile che esista nella Chiesa ortodossa. Anche se la croce rappresenta il simbolo centrale della religione cristiana, l’uso di una croce cristiana battesimale non è mai stato di natura impositiva e non ha mai avuto come obiettivo quello di essere mostrata necessariamente o in modo importuno agli altri, dal momento che nella maggior parte dei casi è portata a contatto della pelle; può non essere coperta da vestiti ed essere visibile, per esempio, in un collo basso, ma è non è mai invadente a causa delle piccole dimensioni della croce;

– come la realizzazione costante di un rito religioso che identifica una persona come cristiana ortodossa anche nella propria auto-consapevolezza. Si tratta di un impegno volontario di un cristiano ortodosso in vigore dal momento del suo battesimo e che al tempo stesso realizza la sua libertà religiosa e l’appartenenza religiosa alla Chiesa ortodossa e al cristianesimo in generale;

– come un impegno religioso volontario e consapevole a seguire i comandamenti cristiani imposti a un cristiano ortodosso da norme regolamentari canoniche.

 

2 – Sulla natura illegittima del divieto imposto dallo Stato di indossare simboli battesimali di appartenenza religiosa cristiana

La natura privata della propria confessione di una religione (che non è in conflitto con le libertà collettive religiose) implica che tutte le decisioni in merito alle modalità di confessare la fede siano una questione di scelta personale basata su regole canoniche. La sfera delle relazioni coinvolte nella libertà della fede, in virtù della loro particolare natura sociale e psicologica individuale, non può essere regolata dalla legge in linea di principio, considerate le attuali peculiarità culturali e le tradizioni nazionali, pubbliche e legali.

L’articolo 9, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo stabilisce garanzie per

“Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare la propria religione o credo, e la libertà, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo, nel culto, nell’insegnamento, nella pratica e nell’osservanza”.

Questi diritti garantiti dalla Convenzione proteggono un altro diritto basato sulla libertà di coscienza e la libertà di fede, che appartiene a tutti dalla nascita e che è derivato da tali diritti, vale a dire, il diritto di indossare liberamente simboli religiosi per motivi religiosi, esercitato come un elemento del diritto di confessare liberamente la propria religione.

Inoltre, il regime giuridico della laicità di uno Stato non può giustificare la legittimità del suo divieto di azioni coinvolte nella manifestazione, espressione e confessione da parte dei cittadini della loro fede religiosa e delle credenze che includono la celebrazione dei riti religiosi radicati nella propria tradizione religiosa.

Nei due casi in esame, lo Stato convenuto (Regno Unito) ha adottato le sue decisioni circa la possibilità giuridica e la validità del divieto di indossare croci battesimali cristiane nella situazione perfettamente evidente di una completa assenza di qualsiasi requisito legale o sociale di imporre tale divieto nell’interesse della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della salute o della morale o della protezione dei diritti e delle libertà altrui. L’assenza di tali divieti nei paesi europei per decenni e secoli (fatta eccezione per i periodi di regimi totalitari in alcuni paesi) è una prova convincente che non vi è alcun bisogno di imporre tali divieti.

Le convenzioni internazionali dei diritti umani, con le loro norme che garantiscono la libertà di coscienza e di religione, hanno contribuito a fissare nelle legislazioni nazionali le serie di norme di legge per il riconoscimento, il rispetto, la garanzia e la protezione data dallo Stato per l’auto-organizzazione interna degli enti religiosi e per la libertà di religione. Si tratta di una diretta conseguenza della laicità dello Stato come una delle fondamentali basi costituzionali e giuridiche dei moderni Stati democratici governati dallo Stato di diritto.

Le questioni relative alla necessità di indossare sulla pelle i simboli della propria appartenenza religiosa e la misura in cui ciò è obbligatorio appartengono esclusivamente alla giurisdizione delle organizzazioni religiose stesse. Di conseguenza, uno Stato laico, a causa di esigenze imperative definite dalla laicità, non ha alcun diritto di interferire in questi processi (di dettare ai credenti se devono o non devono indossare croci battesimali) o anche di fare dichiarazioni pubbliche ufficiali relative alla natura obbligatoria o non obbligatoria di indossare sotto i vestiti tali simboli di appartenenza religiosa, o di valutare la natura di tali simboli dividendoli in religiosi e non religiosi (come decorazioni o altro).

La linea delle nostre dichiarazioni è coerente con le posizioni assunte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ed espresse in un certo numero di sue risoluzioni.

La Corte, nella sua risoluzione sul caso Manoussakis e altri contro la Grecia [2] ha dichiarato che

“La Corte ha sempre lasciato agli Stati contraenti un certo margine di discrezionalità nel valutare l’esistenza e la portata della necessità di un’interferenza, ma questo margine è soggetto alla supervisione europea, che abbraccia sia la legislazione che le sue decisioni di applicazione. Il compito della Corte è quello di determinare se le misure adottate a livello nazionale sono state giustificate in linea di principio e proporzionate “(§ 44).

In questa decisione la Corte ha riconosciuto come illegittima qualsiasi coercizione ad agire e a subire le conseguenze a causa delle proprie convinzioni religiose, in particolare, la trasformazione del “requisito di azione apparentemente innocente da una mera formalità in un’arma letale contro il diritto alla libertà di religione” (§ 41).

Per quanto riguarda la manifestazione (dimostrazione) della propria identità religiosa e culturale, nella risoluzione sul caso Kokkinakis contro la Grecia [3] e su alcuni altri casi, la Corte europea dei diritti dell’uomo è stata ferma nella sua posizione sostenendo che “Mentre la libertà religiosa è soprattutto una questione di coscienza individuale, essa implica, tra l’altro, la libertà di “manifestare [propria] religione”. La testimonianza in parole e opere è legata all’esistenza di convinzioni religiose “(§ 31). La formulazione “testimonianza in parole e opere” comprende chiaramente l’uso di una croce battesimale cristiana.

Nadia Eweida, sospesa dalla British Airways nel 2006 per avere indossato questa croce al lavoro

La Corte europea ha più volte sottolineato che

“L’imposizione di sanzioni amministrative o penali per la manifestazione di fede religiosa o di esercizio del diritto alla libertà di religione è stata un’interferenza con i diritti garantiti ai sensi dell’articolo 9 § 1 della Convenzione” [4].

Nella sua risoluzione sul caso Van den Dungen contro l’Olanda del 22 febbraio 1995, la CEDU ha affermato che l’articolo 9 della Convenzione

“Protegge in primo luogo la sfera delle convinzioni personali e delle credenze religiose, vale a dire l’area che è talvolta chiamata il foro interno. Inoltre, protegge gli atti che sono intimamente legati a questi atteggiamenti, come ad esempio gli atti di culto o di devozione, che sono aspetti della pratica di una religione o di credo in una forma generalmente riconosciuta “[5].

Nella sua sentenza sul caso Lautsi contro l’Italia del 18 marzo 2011, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha accettato le argomentazioni delle autorità italiane che gli studenti non hanno la proibizione di indossare il velo islamico o altri simboli o indumenti di significato religioso come prova convincente che la presenza del crocifisso nelle scuole italiane non viola i diritti dei terzi garantiti dall’articolo 9 della Convenzione. Con la medesima delibera la Grande Camera della CEDU ha ribadito il significato della croce come simbolo storico, culturale e religioso (§ 71-73, ecc.)

Le denunce presentate da Nadia Eweida e Shirley Chaplin contro la Gran Bretagna in merito alla proposta, fatta dagli amministratori delle organizzazioni in cui hanno lavorato, di realizzare la propria “libertà di scelta” con la loro opzione tra il rispetto della richiesta di smettere di indossare una croce cristiana e il licenziamento, riflettono una discriminazione diretta ed evidente per motivi religiosi, in quanto questa appare un’opzione non libera, accompagnata da coercizione sotto la minaccia di conseguenze negative (licenziamento) e costituisce una copertura retorica di una vera e propria discriminazione per motivi di appartenenza e di convinzione religiosa.

Shirley Chaplin, a cui un tribunale del lavoro ha detto che indossare una croce non è un “requisito obbligatorio” della sua fede

 

3 – L’assenza di qualsiasi motivo per ritenere il rito religioso di indossare croci battesimali cristiane come una minaccia per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute o la morale o i diritti e le libertà altrui

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza sul caso Leyla Sahin contro la Turchia del 10 novembre 2005, Par. 121, e la sentenza sul caso Bruno Pichon e Marie-Line Sajous contro la Francia ha dichiarato che “l’articolo 9 non garantisce sempre il diritto di comportarsi in un modo disciplinato da un credo religioso”. Ne consegue che la libertà di mettere in pratica un credo religioso ha alcune limitazioni. Tuttavia, queste limitazioni non sono formate arbitrariamente, ma determinate da alcune restrizioni per quanto riguarda le garanzie della Convenzione su

“la libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà… isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo, nel culto, …nella pratica e nell’osservanza”. (Convenzione, articolo 9, § 1)

e rappresentano casi eccezionali in cui tali divieti e le limitazioni sono prescritti dalla legge, e sono misure necessarie in una società democratica nell’interesse della sicurezza pubblica, per la tutela dell’ordine pubblico, della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui (Convenzione , articolo 9, § 2).

Questo elenco di motivi per la limitazione della libertà di religione è esaustivo, e le apposite limitazioni non possono essere integrate arbitrariamente e discrezionalmente o interpretate liberamente. Solo ragioni pesanti e convincenti che rientrano nel testo della Convenzione, articolo 9, § 2, possono giustificare una certa limitazione delle libertà religiose.

Sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, articolo 9, § 2, sarebbe teoricamente possibile imporre un divieto legalmente ed effettivamente giustificato contro l’uso da parte dei credenti cristiani di croci battesimali cristiane solo nel caso, tuttavia non osservabile nella realtà, in cui l’uso di una croce battesimale da parte di un cristiano costituisca una minaccia evidente e diretta per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute o la morale, o i diritti e delle libertà altrui. Nessuna minaccia del genere è mai stata o può essere costituita dal fatto che i cristiani portino croci battesimali. Le ipotesi contrarie sono prive di ogni fondamento fattuale.

Nella sentenza sul caso Dogru contro la Francia del 4 dicembre 2008 [6], la Corte europea ha sottolineato che

“L’uso di segni religiosi non era di per sé incompatibile con il principio di laicità nelle scuole, ma lo è diventato a seconda delle condizioni in cui sono stati indossati e delle conseguenze che l’uso di un segno potrebbe portare” (§ 70),

sottolineando come forma e misura inammissibile di manifestare le proprie convinzioni religiose nelle istituzioni pubbliche il caso in cui tale manifestazione assuma la natura di un atto di ostentazione che costituisce una fonte di pressione e di esclusione (§ 71).

L’uso di una croce cristiana battesimale non persegue tale obiettivo, né ha la natura di pressione o imposizione forzata di questa religione sugli altri. Le ipotesi contrarie non sono fondate sui fatti.

Nella sua sentenza sul caso della Filiale di Mosca dell’Esercito della Salvezza contro la Russia del 5 ottobre 2006, la CEDU ha riconosciuto che l’uso di elementi speciali di vestiario (anche un’uniforme) può essere (e può essere ragionevolmente riconosciuto) “un particolare modo di organizzare la vita interna di una comunità religiosa e di manifestare credenze religiose “(§ 92).

I divieti e punizioni, noti nella storia d’Europa, contro l’uso di croci battesimali cristiane, sono avvenuti nei paesi e nei periodi in cui gli stati totalitari hanno perseguito una politica ufficiale di lotta contro la religione o specificamente contro il cristianesimo, per consolidare la forza la propria ideologia totalitaria che non consentiva il riconoscimento dei diritti umani e la libera confessione della propria religione e fede.

Pertanto, l’uso da parte dei credenti di segni della loro affiliazione (appartenenza) religiosa è la realizzazione della regola tradizionale della loro fede, che non è in contrasto con il principio di laicità, ma è determinato dalla propria necessità e dalla libertà delle proprie convinzioni religiose, fissate nella convenzione. Allo stesso tempo, questa libertà non consente di manifestare questi segni in un modo che possa portare a oppressione, provocazione, proselitismo aggressivo e propaganda importuna oppure invadere la dignità, i diritti e le libertà altrui. L’uso di una croce battesimale cristiana non comporta affatto una tale invasione e non vi può in alcun modo condurre.

Le libertà religiose riconosciute dalla Convenzione offrono ai credenti un diritto di esprimere e manifestare la propria fede religiosa nelle istituzioni educative, nel luogo del loro impiego, ecc., in una misura che non violi i diritti degli altri.

Il rispetto, in realtà privo di conflitti, di questa tradizione cristiana nei paesi europei per un periodo di tempo molto lungo ha dimostrato in modo convincente che una croce battesimale riflette un certo tipo di comportamento socio-culturale consono con le regole di moralità pubblica e di ordine pubblico, senza che sia un segno di estremismo o di proselitismo religioso. Inoltre, la pratica di indossare croci battesimali cristiane da parte dei credenti cristiani è un elemento integrante della confessione libera della propria fede e delle proprie credenze praticate in molte Chiese e confessioni cristiane.

Ne consegue l’assoluta assenza di qualsiasi necessità sociale o legale di imporre il divieto in esame ai fini di garantire la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute o la morale o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

 

4 – L’infondata emasculazione, negazione e riduzione del significato religioso e dell’importanza delle croci battesimali cristiane

Il fatto che la croce cristiana, in virtù del suo essere radicata nella cultura europea, è spesso usata come motivo nel design di gioielli e che alcune persone a volte la usano come ornamento non può essere riconosciuto come un motivo sufficiente per concludere che la piccola croce cristiana è essenzialmente una decorazione priva di ogni senso e significato religioso.

Identificare la piccola croce cristiana solo con una decorazione significa ridurre senza motivo, fino alla negazione completa, il suo valore religioso e il suo significato rituale religioso, e fare una denuncia basata esclusivamente su un pregiudizio soggettivo e sull’atteggiamento intollerante verso questo simbolo cristiano, tenuti da coloro che vedono in tal modo la religione cristiana e la tradizione in esame. In sostanza, la situazione in esame rivela un atteggiamento negativo verso i credenti, il desiderio di imporre su di loro un diktat anti-religioso e una certa idea “secolarizzata” e semplificata della croce cristiana inventata da alcuni rappresentanti della società e dello stato. Questo atteggiamento rappresenta una riduzione distorta, invadente e violenta del significato e del contenuto della tradizione cristiana e del ruolo interno dell’uso di una piccola croce cristiana, osservato dai credenti nella loro vita.

C’è una buona ragione per credere che la richiesta di vietare l’uso di piccole croci cristiane, così come dettato dalla tradizione religiosa, sia motivato da un atteggiamento negativo, ostile e intollerante verso i valori religiosi e culturali e le tradizioni incarnate da questo simbolo (segno) religioso e dalla negazione di ogni presenza religiosa e di ogni manifestazione di credenze religiose non solo nella sfera pubblica, come uno dei casi in Gran Bretagna ha dimostrato, ma anche nella sfera di eventuali relazioni pubbliche di ogni sorta, ad eccezione di quelle personali.

Pertanto non vi sono ragioni necessarie e sufficienti per un divieto pubblico di indossare piccole croci battesimali cristiane in modo visibile, anche in caso di presenza dei credenti in luoghi e istituzioni pubbliche. Perciò, l’imposizione di tale divieto non corrisponde alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e rappresenta una violazione della Convenzione da parte di un ente statale, dannosa per i diritti fondamentali e le libertà dei cittadini (Convenzione, articolo 9) .

Di fatto, un divieto pubblico di indossare piccole croci battesimali cristiane come forma “discreta” di manifestazione dell’appartenenza religiosa, che non incide sui diritti e le libertà fondamentali delle persone circostanti, rappresenta un divieto illegittimo per i cristiani di manifestare la propria religione e la propria identità religiosa e culturale e un atto di discriminazione nei confronti dei credenti per escludere i cristiani dallo spazio pubblico.

 

Note degli autori:

[1] Mt 10:38 e 23:19; Lc 9, 23; Mc 8: 34; 1 Cor 1: 23-24; Es 29, 37, 2 Tim 2: 8; Gal 6: 14, ecc.

[2] 26 novembre 1996.

[3] 25 Maggio 1993.

[4] § 61 della sentenza sul caso Nolan e K. contro la Russia, 12 febbraio 1994. Si veda anche, § 39 della sentenza della Corte sul caso di Serif contro la Grecia, § 38 della sentenza della Corte sul caso Larissis e altri contro la Grecia, 24 febbraio 1998, § 36 della sentenza della Corte sul caso Kokkinakis contro la Grecia, 25 maggio 1993.

[5] § 1 della sezione “Legge”.

[6] La versione definitiva risale al 4 marzo 2009.

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