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  Decisione del Sinodo della Chiesa ortodossa russa sui confessori e su alcuni abusi nel sacramento della confessione

ieromonaco Petru (Pruteanu)

dal blog teologie.net

15 settembre 2014

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Decisione del Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa del 28 dicembre 1998, sui casi ultimamente più comuni di cattivo uso da parte di alcuni confessori del potere di legare e sciogliere

Decidiamo:

1. A causa di sempre più frequenti lamentele da parte dei laici riguardo ad azioni canoniche infondate di pastori d'anime, di far sapere ai sacerdoti che svolgono il ministero della confessione che non è accettabile costringere o persuadere contro la loro volontà le persone che si confessano ad accettare le seguenti azioni o decisioni:

- ingresso nel monachesimo,

- adempimento di obbedienze / ministeri nella chiesa,

- concessione di donazioni,

- matrimonio,

- divorzio o rifiuto del matrimonio (eccetto nei casi in cui una persona non si può sposare per ragioni canoniche),

- rifiuto di rapporti coniugali in famiglia,

- rifiuto del servizio militare

- non accettazione o il rifiuto di andare a votare o altri doveri civici,

- rifiuto di un aiuto medico,

- rifiuto di un'istruzione scolastica,

- accettazione o cambiamento di posti di lavoro,

- cambio di residenza.

 2. Di ricordare a tutti i sacerdoti della Chiesa ortodossa russa che svolgono il ministero della confessione la necessità rigida (nella pratica della confessione) della lettera e dello spirito della Sacra Scrittura e della Sacra Tradizione della Chiesa ortodossa, del patrimonio dei santi Padri e delle disposizioni canoniche, nonché dell'inammissibilità dell'introduzione nella pratica della confessione da parte di sacerdoti ortodossi, di pretese morali o di altro genere che vadano al di là di tali disposizioni e, secondo la parola del Salvatore, di caricare sulle persone pesi insopportabili (Luca 11:46)

3. Di ricordare a tutti i sacerdoti confessori che essi sono chiamati ad aiutare il loro gregge con consigli e con amore, senza violare la libertà nella grazia di ogni cristiano. Di sottolineare il fatto che l'obbedienza incondizionata dovuta da un fratello di un monastero a un suo anziano, non può essere applicata nello stesso modo anche nella pratica parrocchiale tra il prete e il suo gregge. Sottolineiamo in particolare l'inammissibilità del sacerdote di interferire nella scelta del futuro marito o della futura moglie, a meno che esigenze pastorali richiedano consigli concreti in questo senso.

4. Di sottolineare l'inammissibilità di un atteggiamento negativo e denigratorio verso il matrimonio, ricordando a tutti i sacerdoti il Canone 1 del Concilio di Gangra: "Se qualcuno diffama il matrimonio e disprezza una donna fedele e pia che si unisce al suo marito, accusandola di non poter entrare nel regno dei cieli, sia anatema". Sottolineiamo in particolare che l'ingresso in monastero è una libera scelta del cristiano e non si può fare per "obbedienza" a un qualsiasi padre spirituale.

5 Di richiamare i monaci alla condanna del Canone 21 di Gangra, di coloro che "prendono come pretesto l'ascetismo per coprire l'orgoglio innalzandosi sopra chi vive in modo semplice vita (cioè nel matrimonio) e introducono innovazioni nei confronti delle Scritture e dei canoni della Chiesa". Il Canone 10 dello stesso Concilio dice: "Se qualcuno di coloro che vivono nella verginità per il Signore diffama il matrimonio, sia anatema".

6. [Cfr Nota informativa: il Sinodo rileva con preoccupazione che alcuni confessori non ammettono alla comunione persone sposate civilmente ma non incoronate, identificando un tale matrimonio come adulterio] Di menzionare ai confessori che la Chiesa, insistendo sulla necessità di un matrimonio religioso (incoronazione - ndr), rispetta anche il matrimonio civile in cui uno solo degli sposi confessa la fede ortodossa, secondo le parole di san Paolo: "il marito non credente è santificato dalla moglie credente e la moglie non credente da marito credente" (1 Corinzi 7:14).

7. [Cfr Nota informativa: il Sinodo rileva con preoccupazione che alcuni confessori vietano il secondo matrimonio con il pretesto che il nuovo matrimonio sarebbe condannato dalla Chiesa o vietano il divorzio di coppie che, per qualche ragione, non possono affatto continuare la vita familiare] Di ricordare ai confessori che per quanto riguarda il secondo matrimonio la Chiesa Ortodossa è guidata dalle parole di san Paolo: "Sei legato a una donna? Non cercare di separarti. Ti sei separato da una donna? Non cercare una moglie. Ma se ti sposi, non fai peccato. E la vergine, se si sposa, non fa peccato... La donna è vincolata dalla legge fintanto che vive suo marito. E se il marito muore, è libera di sposare chi vuole, purché lo faccia nel Signore. (1 Corinzi 7: 27-28, 39).

8. Di ricordare ai confessori la necessità di dare prove di saggezza e di un particolare tatto pastorale soprattutto nel discutere con il gregge di diversi argomenti legati alla vita familiare.

9. Di vietare categoricamente ai confessori di creare intorno a loro raggruppamenti in cui si tengano manifestazioni di opposizione contro la gerarchia della Chiesa o contro altri sacerdoti e comunità parrocchiali.

10. Di sottolineare l'inammissibilità di usare il pulpito per sostenere certe opinioni politiche.

11. Di chiedere al vescovo diocesano di attirare l'attenzione su come sacerdoti della diocesi a lui affidata devono curare spiritualmente il loro gregge. Di render più stretta la supervisione dei sacerdoti nello svolgimento rigoroso delle regole della Chiesa Ortodossa su vari aspetti della pratica spirituale.

12. Di invitare i fedeli della Chiesa ortodossa a rivolgersi al vescovo del luogo nei casi in cui un confessore ha superato il suo potere dato da Dio di legare e sciogliere. Di ricordare al gregge ortodosso che il consiglio del confessore non deve contraddire la Sacra Scrittura, la Sacra Tradizione, le dottrine dei Santi Padri della Chiesa e le decisioni canoniche della Chiesa ortodossa; in caso di contraddizione, queste ultime hanno la priorità. A questo proposito, si tengano in considerazione le parole di san Simeone il Nuovo Teologo su come si dovrebbe rafforzare il rapporto tra il padre spirituale e il figlio spirituale: "Con preghiere e lacrime chiedi a Dio di inviarti un consulente impassibile e santo. Indaga anche tu nella divina Scrittura, e in particolare negli scritti dei Santi Padri e metti a confronto con loro ciò che ti insegna il tuo insegnante e superiore , per valutare da solo... se ciò è in linea con le divine Scritture per interiorizzarlo e tenerlo a mente, e invece ciò che è falso ed estraneo a loro per buttarlo e non essere ingannato. E sappi che molti insegnanti falsi e bugiardi si manifestano ai giorni nostri".

13. I vescovi informino di queste decisioni i sacerdoti, i monaci e i laici della Chiesa ortodossa russa.

Alcune decisioni sulla vita familiare e questioni affini sono state sviluppate e specificate dal Grande Concilio dei vescovi nel 2000, nel documento intitolato "I fondamenti della concezione sociale della Chiesa ortodossa russa," al capitolo X.

È importante notare che la sezione 6 dovrebbe essere intesa nel contesto di milioni di famiglie russe che vivono senza matrimonio religioso. A un certo punto, uno della famiglia (di solito la donna) è diventato ortodosso cosciente e vuole ricevere la comunione, ma l'altro coniuge è rimasto con le convinzioni dell'ateismo sovietico. Qui si pone la domanda: se sono sposati civilmente e sono fedeli tra di loro, il coniuge credente può comunicarsi (senza che siano sposati in chiesa)? La Chiesa dice: SÌ!

Ma io non credo che vadano ammessi alla comunione quelli che si dichiarano (entrambi) ortodossi, ma trascurano semplicemente l'importanza del matrimonio. Questa è una situazione del tutto diversa da quella sopra descritta!

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