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  Patriarcato di Costantinopoli: Sul secondo matrimonio dei preti

Teologie.net, 4 settembre 2018

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Il Santo Sinodo del Patriarcato ecumenico ha preso la storica decisione di consentire, d'ora in poi, il secondo matrimonio ai sacerdoti in caso di vedovanza o se questi sono lasciati dalla moglie.

Questa decisione non si applica alla situazione in cui i singoli sacerdoti lasciano le loro mogli e vogliono sposare un'altra donna.

Si sottolinea inoltre che ogni caso sarà analizzato in particolare dal vescovo del luogo e inviato per la convalida al Santo Sinodo del Patriarcato ecumenico.

Inoltre, la funzione del secondo matrimonio dei sacerdoti sarà diversa, comprenderà una semplice preghiera e si svolgerà in una ristretta cerchia familiare.

Nei giorni successivi, il Patriarca ecumenico Bartolomeo invierà una lettera ufficiale con dettagli e istruzioni precise.

Traduzione da romfea.gr

***

Poiché questa notizia ha già iniziato a provocare incomprensioni e follie, vorrei fare un commentario canonico su questa decisione del Sinodo di Costantinopoli. In quel che scrivo qui di seguito, vorrei prendere in considerazione le idee che ho già scritto sul divorzio e le seconde nozze.

1. Per prima cosa notiamo che il patriarca Bartolomeo prosegue l'ordine del giorno del controverso patriarca Meletios Metaxakis, che già nel 1923 voleva permettere un secondo matrimonio per i sacerdoti. Si desiderava discutere il progetto al Concilio di Creta (2016), ma a causa del rifiuto delle altre Chiese locali, i "fanarioti" hanno dovuto prendere da soli la piena responsabilità di questa decisione. Naturalmente, in virtù delle ambizioni "ecumeniche" del patriarcato di Costantinopoli, si voleva che la decisione fosse di fatto pan-ortodossa e, molto probabilmente, i vescovi di altre Chiese locali non esiteranno a fare riferimento a questa decisione quando vorranno dare tali dispense. Quindi, senza dubbio, la decisione avrà ripercussioni su altre Chiese locali, anche se, allo stesso modo, se tutte le altre Chiese dovessero decidere altrimenti, il patriarcato di Costantinopoli dovrebbe annullare la propria decisione. Beninteso, una cosa come questa non accadrà mai!

2. Non escludo che, in alcune circostanze, il vescovo possa applicare l'economia e permettere il secondo matrimonio per alcuni sacerdoti, ma penso che questo dovrebbe rimanere a livello di un "accordo tacito" tra i membri del sinodo, senza diventare mai una decisione ufficiale, e per di più scritta male. Attendiamo i "dettagli e istruzioni precise" promessi dal patriarca Bartolomeo per vedere se i nostri timori siano giustificati o meno, ma se analizziamo solo le informazioni diffuse finora, la decisione è molto pericolosa e chiaramente non canonica!

La specificazione che la decisione si riferisce solo ai "sacerdoti in caso di vedovanza o se questi sono lasciati dalla moglie" (Basilica.ro ha tradotto "in caso di divorzio intentato dalla moglie") mostra che gli autori di questa espressione o non hanno alcuna idea del diritto canonico e del diritto in generale, oppure aprono deliberatamente la porta del secondo matrimonio anche ai preti "problematici". Per esempio, non si può mettere nella stessa categoria un sacerdote vedovo che ha 30 anni e 2-3 figli minori che dovrebbe allevare da solo, e un sacerdote che diventa vedovo a 50 anni e i cui figli sono già grandi. Quindi, tenendo conto della consuetudine canonica sui secondi matrimoni, dovrebbe essere introdotto per lo meno il limite dei 40 anni, in modo che i sacerdoti rimasti vedovi dopo tale età non abbiano più il diritto alle nuove nozze, ma rimangano un esempio di castità e di assunzione della propria croce. Inoltre, indipendentemente dal motivo del nuovo matrimonio di un sacerdote, considererei obbligatorio spostarlo in un'altra parrocchia, dove la gente non lo conosce, per ridurre quanto più possibile la follia tra i fedeli.

La frase "se questi sono lasciati dalla moglie" richiede ulteriori forme di concretizzazione, perché la moglie potrebbe aver dovuto lasciare il marito se questi, pur da sacerdote, è violento, alcolizzato o dissoluto. Quindi bisogna vedere esattamente perché la moglie lascia suo marito, perché, in caso contrario, un'eventuale seconda moglie dovrà fare lo stesso. È anche molto importante l'età delle persone in causa e quanti figli minori hanno, ma lo è pure la situazione di colei che potrebbe diventare la seconda moglie del prete – se a sua volta, è anche lei al secondo matrimonio o al primo.

Il problema è logico e legittimo. Perché si dovrebbe lasciare al prete il permesso di sposarsi la seconda volta, ma costringerlo a prendere una moglie che non sia ancora stata sposata? Perché si può dare una dispensa a un prete che deve servire all'altare come "marito di una sola moglie" (I Timoteo 3:2), ma non la si può dare anche a sua moglie? Perché si dovrebbe mantenere rigorosamente il Canone apostolico 18, che dice che il futuro sacerdote deve sposare una vergine, ma trascurare il Canone apostolico 17 (che viene appena prima di quello di cui sopra) e il Canone 3 trullano, che dicono che i candidati al sacerdozio devono essere vergini e sposati solo una volta? Dopo tutto, chi servirà all'altare: il prete o sua moglie? E per quanto riguarda il Canone 8 di Neocesarea, che obbliga il sacerdote a ripudiare la moglie, se questa è caduta in adulterio? In questo caso chi inizia il divorzio, e come si applica la dispensa per un secondo matrimonio?

3. La decisione in questione non solo non risolverà alcuni problemi, ma ne creerà molti altri. Non escludo che alcuni "teologi furbi", facendo riferimento al Canone 19 di Ancira ("Tutti quelli che, votalti alla verginità, rompono la loro promessa, seguano le deliberazioni per quelli sposati una seconda volta"), ma trascurando altri requisiti canonici che non trovano convenienti, permetteranno anche il matrimonio degli ieromonaci, con il diritto di preservare il loro sacerdozio. Sì, esiste il Canone 35 di san Niceforo di Costantinopoli che anatematizza il monaco che si sposa e lo obbliga a vivere in monastero, ma non di rado ho udito da "esperti" formulazioni del genere: "questo canone è molto tardo, e la paternità di san Niceforo per questi canoni è dubbia, cosa che diluisce ulteriormente la sua autorità".

Quindi dobbiamo stare molto attenti a come operiamo con i canoni, perché molti comprendono il loro significato letterario, ma non comprendono affatto il loro significato spirituale, e specialmente il contesto in cui sono stati emanati, così come le circostanze in cui possono o meno essere applicati al momento presente.

Concludo queste osservazioni con una "barzelletta canonica": il canone 7 di Neocesarea proibisce ai sacerdoti di essere ospiti ai banchetti di nozze di chi si sposa una seconda volta. E mi chiedo, come ci si sente a essere privati del diritto di partecipare al proprio banchetto di nozze?

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