Rubrica

 

Informații despre parohia în alte limbi

Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=205  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=602  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=646  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=647  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=4898 
Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=2779  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=204  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=206  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=207  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=208 
Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=3944  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=7999  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=8801  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=9731  Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=9782 
Mirrors.php?cat_id=32&locale=ro&id=11631         
 

Calendar Ortodox

   

Școala duminicală din parohia

   

Căutare

 

In evidenza

04/10/2023  Scoperte, innovazioni e invenzioni russe  
14/03/2020  I consigli di un monaco per chi è bloccato in casa  
11/11/2018  Cronologia della crisi ucraina (aggiornamento: 3 febbraio 2021)  
30/01/2016  I vescovi ortodossi con giurisdizione sull'Italia (aggiornamento: 21 dicembre 2022)  
02/07/2015  Come imparare a distinguere le icone eterodosse  
19/04/2015  Viaggio tra le iconostasi ortodosse in Italia  
17/03/2013  UNA GUIDA ALL'USO DEL SITO (aggiornamento: aprile 2015)  
21/02/2013  Funerali e commemorazioni dei defunti  
10/11/2012  Naşii de botez şi rolul lor în viaţa finului  
31/08/2012  I nostri iconografi: Iurie Braşoveanu  
31/08/2012  I nostri iconografi: Ovidiu Boc  
07/06/2012  I nomi di battesimo nella Chiesa ortodossa  
01/06/2012  Indicazioni per una Veglia di Tutta la Notte  
31/05/2012  La Veglia di Tutta la Notte  
28/05/2012  Pregătirea pentru Taina Cununiei în Biserica Ortodoxă  
08/05/2012  La Divina Liturgia con note di servizio  
29/04/2012  Pregătirea pentru Taina Sfîntului Botez în Biserica Ortodoxă
 
11/04/2012  CHIESE ORTODOSSE E ORIENTALI A TORINO  
 



Pagina principală  >  Documente  >  Sezione 8
  Le professioni compatibili e incompatibili con il sacerdozio
Clicca per SCARICARE il documento come PDF file  
Răspândește:

Questo progetto viene inviato alle diocesi della Chiesa ortodossa russa per una revisione ed è pubblicato a scopo di discussione sul sito ufficiale della presenza inter-conciliare, sul portale Bogoslov.ru e sul blog ufficiale della presenza inter-conciliare. La possibilità di lasciare commenti è a disposizione di tutti.

Il progetto "Professioni compatibili e incompatibili con il sacerdozio" è stato prodotto dalla Commissione per la presenza inter-conciliare per le questioni del governo della Chiesa e deimeccanismi della cattolicità della Chiesa in base a un ordine del Presidium della presenza inter-conciliare datato 28 gennaio 2015. I commenti sulla bozza del documento saranno raccolti dalla presenza inter-conciliare fino al 2 maggio di quest'anno.

Le professioni compatibili e incompatibili con il sacerdozio

Nel corso di un lungo periodo storico, far parte del clero non implicava la necessità di occuparsi di altri compiti professionali. Nonostante il fatto che questo approccio sia mantenuto nella maggior parte dei paesi di tradizione ortodossa, le condizioni della vita moderna spesso sollevano la questione di conciliare il ministero e una professione secolare.

* * *

I. L'apostolo Paolo scrisse ai corinzi: "Non sapete che coloro che celebrano il culto traggono il vitto dal culto, e coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare? Così anche il Signore ha disposto che quelli che annunziano il vangelo vivano del vangelo" (1 Cor 9:13-14). Così l'Apostolo ha sottolineato l'obbligo dei cristiani a sostenere i loro pastori, per liberarli dalla raccolta di fondi per sostenere se stessi e i loro cari dalle altre attività. Allo stesso tempo, il suo esempio, quello che dice ancora: "Ma io non mi sono avvalso di nessuno di questi diritti" (1 Cor 9:15) – e dal libro degli Atti sappiamo che era impegnato nella tessitura di tende (Atti 18:3) – punta a un'altra possibilità, quando il servizio di Dio e della Chiesa è compatibile con il loro mantenimento attraverso il lavoro retribuito al di fuori dell'organizzazione ecclesiastica.

Da quando la Chiesa ha ottenuto la libertà nell'Impero Romano e poi ha avuto uno status privilegiato, quando il cristianesimo divenne la confessione della grande maggioranza dei cittadini dell'Impero Romano, e più tardi anche di altri stati, ha dominato la pratica che i sacerdoti "vivano del vangelo" (cfr 1 Cor 9:14). Questa pratica prevale anche negli stati moderni, dove il cristianesimo ha perso il suo precedente status di religione dominante, statale o ufficiale di, ma dove rimane la religione nazionale, a cui appartiene la maggioranza o una parte sostanziale della popolazione, e dove quindi i parrocchiani sono in grado di mantenere sia il tempio sia le persone che vi servono.

II. In ogni tempo è esistita un'altra pratica, che nel nostro tempo è particolarmente diffusa nei paesi in cui il gregge ortodosso risiede in diaspora. In questi paesi, i fedeli appartenenti alla stessa parrocchia per il loro piccolo numero non sono in grado di sostenere i parroci e gli altri lavoratori della chiesa. In tali circostanze, i chierici cercano i mezzi per mantenere se stessi e le loro famiglie, con un'attività retribuita. Una situazione simile esiste in un certo numero di diocesi del territorio canonico della Chiesa ortodossa russa.

La condizione dei chierici che si trovano a compiere una professione secolare manifesta la sua perfezione quando tale professione è adatta dal punto di vista religioso e morale. Inoltre, il lavoro secolare non dovrebbe pregiudicare il ministero pastorale o diaconale. Per i servitori dell'altare il dovere verso Dio e la Chiesa, in tutte le circostanze, deve essere la priorità assoluta.

III. Non tutte le attività professionali sono compatibili con il sacerdozio. A tale riguardo vi sono alcune restrizioni canoniche: per esempio, secondo il Canone apostolico 81, i vescovi e i presbiteri non sono autorizzati a occuparsi di "gestione degli affari pubblici", e i Canone 83 afferma: "Il vescovo o presbitero o diacono che pratica attività militari, anche se mantiene entrambe le cariche, vale a dire l'autorità romana e l'ufficio del sacerdote, sia deposto dal rango sacro. Date a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio".

I sacerdoti non dovrebbero neanche farsi garanti per affari privati, occupandosi di appalti e di imprenditoria. I padri del Concilio di Calcedonia hanno detto nel Canone 3: "È giunta a [conoscenza del] santo Concilio che alcuni membri del clero, per brama di guadagno, prendono a prestito tenute altrui, e fanno contratti di natura secolare, tenendo in poca stima il servizio a Dio e si introducono in casa di persone secolari, di cui si mettono ad amministrare i beni per avidità . Quindi il santo e grande Concilio ha decretato che non sia permesso ad alcun vescovo, chierico o monaco, di prendere in affitto delle tenute, esercitare imprese e intraprendere affari mondani, a meno di non essere chiamati per legge a esercitare la tutela di minori che non abbiano altri tutori, o a meno che il vescovo locale non affidi loro la cura degli affari della chiesa, o di orfani e vedove o di persone che abbiano particolare bisogno di assistenza da parte della chiesa, [cose da esercitarsi] con timor di Dio. E se qualcuno d'ora in poi trasgredirà questi decreti, sarà sottoposto a punizione ecclesiastica ". La regola determina, secondo l'interpretazione di Zonaras, che tutti gli appartenenti al clero si occupino esclusivamente degli affari del loro servizio, e in nessun modo di "vili passioni di profitto" per amore del denaro, e non si impegnino in affari mondani a scapito del servizio di Dio, al quale sono stati consacrati.

Qualsiasi impegno, anche se non riprovevole, in attività di affari, soprattutto in un'economia di mercato, comporta il rischio – sia di reputazione sia dei materiali stessi – di danni agli imprenditori. L'attività imprenditoriale nel senso classico assume come obiettivo il profitto di base nel compiere transazioni civili e nel concludere altri accordi, il cui fallimento può provocare diversi tipi di responsabilità, compresa quella penale.

Nel Canone apostolico 6 è detto: "Il vescovo, o presbitero, o diacono, non si assuma cure mondane. In caso contrario, sia deposto dal rango sacerdotale". Questa regola è espressa sotto forma di requisiti di legge nel pensiero dell'apostolo Paolo, espressa nella sua seconda lettera a Timoteo (2:4). Questo requisito è espresso in molte altre regole canoniche (Canoni apostolici 20, 81, 83; IV Concilio ecumenico 3, 7, VII Concilio ecumenico 10; Cartagine 16; Primo-Secondo 11). Così, il Canone apostolico 20 dice: "Chi tra il clero offre cauzione per chiunque, sia deposto", decretando di deporre dal rango spirituale ogni persona che compie atti di fideiussione per qualcuno nelle faccende del mondo, nei contenziosi, nel commercio, o simili, avendo in mente un beneficio materiale. È ripetutamente fissato per il clero anche il divieto di attività usurarie. In particolare, il Canone 10 del Concilio in Trullo afferma: "Il vescovo, o presbitero o diacono che chieda o partecipi all'usura, si fermi o sarà deposto." (Vedi il Canone 4 del Concilio di Laodicea, il Canone 14 di Basilio il Grande e il 6 di Gregorio di Nissa).

Allo stesso tempo, i canoni non condannano l'imprenditoria in se stessa, ma la combinazione dell'occupazione con il servizio spirituale del chierico a danno di quest'ultimo. Sulla base di questo è possibile, in particolare, concludere che un chierico può avere diritti di proprietà in un certo tipo di attività per lui riprovevole, se non partecipa direttamente alla loro gestione – per esempio, affidare un bene alla gestione di un laico o dare una sua proprietà in affitto. Balsamon, interpretando il Canone 9 del Concilio in Trullo, che vieta di gestire attività commerciali, indica che ai chierici non è vietati "avere un diritto di gestione su una proprietà e affidare la gestione ad altri, perché così fanno anche i monasteri e diverse chiese".

Allo stesso tempo, l'occupazione negli affari privati dovrebbe essere chiaramente distinta dalle attività commerciali attuali della Chiesa stessa, di cui molti chierici hanno diretta responsabilità in forma di servizio. La legge secolare moderna permette alle organizzazioni religiose di condurre affari sia direttamente, sia nella persona di un fondatore o partecipante di società economiche. In questo caso non stiamo parlando del coinvolgimento diretto del clero in attività a scopo di lucro per arricchimento personale, ma dell'accrescimento della proprietà parrocchiale o monastica per il bene comune di tutta la Chiesa. Tali attività dovrebbero essere svolte da persone altamente professionali, tra le quali possono essere nominati, tra l'altro, anche i chierici, secondo il Canone 26 del IV Concilio ecumenico: "Poiché abbiamo udito che in alcune chiese i vescovi hanno gestito proprietà della chiesa senza amministratori, ci è sembrato bene che ogni chiesa che ha un vescovo abbia anche un amministratore tra i membri del proprio clero, che gestisca le proprietà della chiesa secondo la volontà del suo vescovo, in modo che l'amministrazione della chiesa non resti senza un testimone; e che così non si disperdano le sue proprietà, né si getti biasimo sul sacerdozio. Se egli [i.e. il vescovo] non farà così, allora sarà soggetto ai canoni divini".

Ai chierici sono inoltre vietate le occupazioni legate allo spargimento di sangue umano, per esempio la pratica medica, in particolare la chirurgia ( "Nomocanone" nel grande Trebnik, p. 132). Un incidente durante un'operazione pone il chirurgo sotto accusa di omicidio involontario, e se è un chierico, secondo i canoni, dovrebbe essere deposto. È ampiamente noto che san Luca (Vojno-Jasenetskij) ha combinato il servizio pastorale con l'insegnamento della medicina e la pratica chirurgica, e che il suo lavoro ha portato buoni frutti. Questa eccezione è legata alle circostanze del tempo in cui aveva lavorato, e non dovrebbe trasformarsi in una regola. Il vescovo locale può autorizzare attività mediche o paramediche di un chierico, se tali attività sono in grado di portare buoni frutti.

Ai ministri di culto, che compiono un sacrificio incruento, è anche vietata la caccia e altre attività che sono inevitabilmente associate con lo spargimento di sangue, anche se di animali (Nomocanone, regola 135: "Il sacerdote che fa il pescatore o l'uccellatore sia sospeso per tre mesi").

Il divieto canonico di ordinare gli attori (Canone 55 del Concilio di Cartagine) esclude senza dubbio per i chierici la professione di attore, incluse le occupazioni professionali di danza (balletto) o di canto da palcoscenico. Inoltre, nel caso in cui il lavoro nel campo dello spettacolo comporti forti tentazioni, per un chierico è inammissibile una professione in questo campo.

IV. Riassumendo i divieti canonici e la pratica ecclesiastica in epoche diverse, è possibile creare il seguente elenco di professioni che sono incompatibili con il sacerdozio.

1) Il servizio militare e qualsiasi servizio simile, anche in società private, che comporti indossare e usare armi. Un'eccezione, in casi di necessità, può essere l'insegnamento nelle scuole militari o delle forze dell'ordine, senza indossare o usare armi; è chiaro che tale divieto non si riferisce al servizio del clero militare, né implica usare o indossare armi (ufficiali, sacerdoti cappellani, militari), anche se ai cappellani sono assegnati gradi o titoli militari.

2) Il servizio pubblico nel settore esecutivo, l'esercizio di funzioni giuridiche e, in generale, tutte le professioni coinvolte nelle attività dei tribunali statali, le procure, le istituzioni statali, gli enti di indagine e istruttori in ogni forza dell'ordine, così come il servizio nelle amministrazioni comunali. La possibilità per un chierico di partecipare agli organi legislativi e di rappresentanza dello stato, a livello regionale e comunale è prevista nei Fondamenti della concezione sociale della Chiesa ortodossa russa: "Onde evitare qualsiasi commistione tra affari ecclesiastici e statali e affinché l'autorità ecclesiastica non venga ad acquisire un carattere secolare, le leggi canoniche vietano agli ecclesiastici di partecipare agli affari dell'amministrazione statale" (III.11). Nel documento del Consiglio dei vescovi nel 2011 "La pratica delle dichiarazioni e delle azioni di vescovi, clero, monaci e laici durante le campagne elettorali. Il problema della nomina dei chierici a candidature per le elezioni" ha anche confermato che "i vescovi ei sacerdoti non possono candidarsi alle elezioni agli organi rappresentativi di qualsiasi livello (sovranazionali, nazionali, regionali, locali)". Questo documento fornisce un'eccezione a questa regola, "nel caso in cui l'elezione di vescovi e clero all'autorità legislativa (rappresentanti) avvenga a causa della necessità di affrontare forze avverse, tra cui scismatici eterodossi che cerchino di usare il potere elettorale per combattere la Chiesa ortodossa". In ciascuno di questi casi, "il Santo Sinodo o il Sinodo della Chiesa locale dà la benedizione di partecipare alle elezioni per gli organi del potere statale e a titolo individuale. Tuttavia, anche partecipare a elezioni con liste di partito non dà a un sacerdote il diritto di essere membro di un partito politico".

Non è un servizio statale nel vero senso della parola, vietato ai chierici, insegnare nelle istituzioni scolastiche statali o comunali, lavorare in imprese statali o istituzioni pubbliche come operai, ingegneri, tecnici e posizioni simili. Ai chierici è vietato il servizio statale, che implica promozioni a incarichi differenti da quelli dei cittadini comuni, con responsabilità, per esempio, per quanto riguarda segreti d'ufficio, che possono essere in conflitto di interessi con l'esercizio delle funzioni pastorali. In casi eccezionali, in vista dei migliori interessi della Chiesa e il ministero dei fedeli possono essere ammesse eccezioni, ma solo con la benedizione del vescovo locale;

3) I chierici non dovrebbero essere medici praticanti, specialmente chirurghi, o avere altre posizioni di operatori sanitari. Le attività mediche o paramediche possono costituire un'eccezione autorizzata per iscritto dal vescovo diocesano. Certamente sono proibite le attività connesse con lo spargimento di sangue animale, come veterinario, guardia forestale o simili.

4) Ai chierici è fatto divieto di occuparsi di business privato, in particolare in campo bancario, creditizio, assicurativo e simili. Le occupazioni di tipo gestionale o di assistenza in tali istituzioni sono consentite se la natura delle attività di queste istituzioni non presenta elementi di usura. I canoni autorizzano i chierici a vendere i prodotti delle loro mani, ma gli altri tipi di commercio sembrano essere incompatibili con il sacerdozio, così come la difesa come avvocati di interessi privati ​​nei tribunali e in altri rapporti giuridici.

5) Sono inaccettabili per i chierici gli impieghi in istituzioni discutibili da un punto di vista morale, come case da gioco, casinò, bar e simili.

6) Sono vietate ai chierici le occupazioni negli sport professionali.

7) Il servizio nel clero non è compatibile con la professione di attore, di danzatore o di cantante da palcoscenico.

Răspândește:
Pagina principală  >  Documente  >  Sezione 8